Approvata nuova tassa per i passeggeri di voli aerotaxi pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28/4/2012.
La nuova Legge n. 44/2012 di conversione del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 – di cui si riporta il testo dell’Art. 3: Art. 3-sexies Disposizioni in materia di imposte sui voli e sugli aeromobili 1. All’articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 10 e’ inserito il seguente: « 10-bis. E’ istituita l’imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi. L’imposta, dovuta per ciascun passeggero e all’effettuazione di ciascuna tratta, e’ fissata in misura pari ad euro 100 in caso di tragitto non superiore a 1.500 chilometri e a euro 200 in caso di tragitto superiore a 1.500 chilometri. L’imposta e’ a carico del passeggero ed e’ versata dal vettore »;
b) il comma 11 e’ sostituito dal seguente: «11. E’ istituita l’imposta erariale sugli aeromobili privati, di cui all’articolo 744 del codice della navigazione, immatricolati nel Registro aeronautico nazionale tenuto dall’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC), nelle seguenti misure annuali:
a) aeroplani con peso massimo al decollo: 1) fino a 1.000 kg: euro 0,75 al kg; 2) fino a 2.000 kg: euro 1,25 al kg; 3) fino a 4.000 kg: euro 4,00 al kg; 4) fino a 6.000 kg: euro 5,00 al kg; 5) fino a 8.000 kg: euro 6,65 al kg; 6) fino a 10.000 kg: euro 7,10 al kg; 7) oltre 10.000 kg: euro 7,55 al kg;
b) elicotteri: l’imposta dovuta e’ pari a quella stabilita per gli aeroplani di corrispondente peso maggiorata del 50 per cento; c) alianti, motoalianti e aerostati: euro 450 »;
c) i commi da 14 a 15-bis sono sostituiti dai seguenti: «14. Sono esenti dall’imposta sugli aeromobili di cui ai commi da 11 a 13:
a) gli aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati;
b) gli aeromobili di proprieta’ o in esercenza dei licenziatari dei servizi di linea e non di linea, nonche’ del lavoro aereo, di cui alla parte I, libro I, titolo VI, capi I, II e III del codice della navigazione;
c) gli aeromobili di proprieta’ o in esercenza delle organizzazioni registrate (OR) o delle scuole di addestramento (FTO) e dei centri di addestramento per le abilitazioni (TRTO);
d) gli aeromobili di proprieta’ o in esercenza all’Aero club d’Italia, agli Aero club locali e all’Associazione nazionale paracadutisti d’Italia;
e) gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori e in attesa di vendita;
f) gli aeromobili esclusivamente destinati all’elisoccorso o all’aviosoccorso;
g) gli aeromobili storici, tali intendendosi quelli che sono stati immatricolati per la prima volta in registri nazionali o esteri, civili o militari, da oltre quaranta anni;
h) gli aeromobili di costruzione amatoriale;
i) gli apparecchi per il volo da diporto o sportivo di cui alla legge 25 marzo 1985, n. 106. 14-bis.
L’imposta di cui al comma 11 e’ applicata anche agli aeromobili non immatricolati nel Registro aeronautico nazionale tenuto dall’ENAC, la cui sosta nel territorio italiano si protragga oltre quarantacinque giorni in via continuativa. Ai fini del decorso di tale termine non si considerano i periodi di sosta dell’aeromobile presso i manutentori nazionali che effettuano operazioni di manutenzione sull’aeromobile medesimo risultanti dai registri tecnici del manutentore. L’imposta deve essere corrisposta prima che il velivolo rientri nel territorio estero.
Se la sosta nel territorio italiano si protrae per un periodo inferiore all’anno, l’imposta e’ dovuta in misura pari a un dodicesimo degli importi stabiliti nel comma 11 per ciascun mese a partire da quello dell’arrivo fino a quello di partenza dal territorio italiano. Valgono le esenzioni del comma 14 e l’esenzione e’ estesa agli aeromobili di Stati esteri, ivi compresi quelli militari. 15.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono previsti modalita’ e termini di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 10-bis e 11. 15-bis. In caso di omesso o insufficiente pagamento delle imposte di cui ai commi 10-bis e 11 si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. d) dopo il comma 15-bis e’ inserito il seguente: «15-bis. 1. Il Corpo della guardia di finanza e le autorita’ aeroportuali vigilano sul corretto assolvimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 10-bis a 15-bis ». 2. Le modificazioni apportate dal comma 1 ai commi 11 e 14, nonche’ al comma 14-bis dell’articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano, rispettivamente, a partire dal 6 dicembre 2011 e dal 28 dicembre 2011. Per gli aeromobili di cui al citato comma 14-bis dell’articolo 16 del decreto-legge n. 201 del 2011 che, a decorrere dal 28 dicembre 2011 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno sostato nel territorio nazionale per un periodo superiore a quarantacinque giorni l’imposta e’ corrisposta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L’ammontare dell’imposta di cui al comma 11 dello stesso articolo 16, versata in applicazione delle disposizioni previgenti in eccedenza rispetto alla misura stabilita dal presente decreto, e’ computato a credito del contribuente all’atto del successivo rinnovo del certificato di revisione dell’aeronavigabilita’; non si procede all’applicazione di sanzioni e interessi per i versamenti dell’imposta di cui al comma 11 dello stesso articolo 16, effettuati in applicazione delle disposizioni previgenti in misura inferiore rispetto a quella stabilita dal presente decreto, se l’eccedenza e’ versata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».