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Ricordiamo che il D.L. 145/2013, art. 13 c, 19 prevedeva l’esclusione totale dell’indennità di volo dalla base imponibile previdenziale limitatamente all’anno 2014. Nulla cambiava rispetto al passato in relazione al regime fiscale di detta indennità, continuando questo ad essere disciplinato dall’art. 51, c. 6 del TUIR, e pertanto l’incidenza fiscale veniva mantenuta per il 50% dell’importo dell’ indennità.

Il D.L. 133/2014, art. 28, prorogava l’esenzione contributiva totale al triennio 2015-2017. La legge di Stabilità 2018 non ha ulteriormente prorogato tale agevolazione e pertanto, da gennaio 2018, sia i piloti sia le aziende potranno usufruire dell’esenzione delle predette indennità nel limite del 50%.