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Statuto

Denominazione, natura e sede

Articolo 1
L’Associazione Italiana per l’Aviazione d’Affari (IBAA) è l’organizzazione italiana degli operatori del settore dell’aviazione d’affari.

Articolo 2
L’associazione aderisce alla ‘European Business Aviation Association’ accettandone lo statuto.

Articolo 3
L’associazione è indipendente e non ha fini di lucro e pertanto non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve e capitale.

Articolo 4
L’Associazione ha sede in Milano in Viale dell’Aviazione n. 65 e può istituire sedi secondarie ed uffici anche in altre località, previa deliberazione del Consiglio Direttivo.

Durata

Articolo 5
La durata dell’associazione è illimitata

Finalità, scopi

Articolo 6
L’Associazione persegue le seguenti finalità:
a) favorire lo sviluppo dell’Aviazione d’Affari in Italia;
b) promuovere l’Aviazione d’Affari come settore essenziale dell’aviazione a servizio dello sviluppo economico e della sicurezza del volo;
c) supportare la realizzazione e l’efficienza delle infrastrutture e dei servizi dedicati all’Aviazione d’Affari nei principali aeroporti, agendo in sinergia con gli operatori interessati alla creazione di valore per tutta l’aviazione italiana;
d) ottenere il pubblico riconoscimento che l’utilizzo dell’Aviazione d’Affari favorisce le economie dei paesi;
e) promuovere il ruolo e la conoscenza dell’Aviazione d’Affari allo scopo di facilitare l’utilizzo dei velivoli dell’Aviazione d’Affari;
f) promuovere e tutelare gli interessi sociali ed economici degli operatori del settore dell’Aviazione d’Affari nei confronti delle Autorità Istituzionali e di qualsiasi organismo sia pubblico che privato.

L’Associazione, nell’ambito delle proprie finalità, potrà fornire servizi ai Soci ed a terzi e svolgere qualsiasi altra attività ritenuta utile per il conseguimento dello scopo dell’Associazione.

Soci

Articolo 7
La partecipazione all’Associazione è aperta a persone fisiche, società ed enti che, avendo il pieno e libero godimento dei propri diritti, condividono lo scopo dell’Associazione.

Articolo 8
I soci sono suddivisi nelle seguenti categorie:
– Soci ordinari
– Soci affiliati
– Soci sostenitori
– Soci onorari

Articolo 9
Sono soci ordinari:
a) Operatori privati che svolgono attività d’impresa e/o commerciale e che operino con aerei allo scopo di viaggi d’affari in connessione con le proprie attività.
b) Operatori commerciali, escluse aerolinee, che mettano il mezzo aereo a disposizione di terzi per viaggi d’affari, istituzionali, di pubblica utilità e privati.
c) Operatori che gestiscono aeromobili per conto del proprietario che lo utilizza per viaggi d’affari in connessione con le proprie attività

Articolo 10
Sono soci affiliati:
a) Costruttori di aeromobili ed elicotteri
b) Gestori aeroportuali
c) Gestori dei servizi aeroportuali (Handlers)
d) Manutentori di aeromobili (Maintenance)
e) società che offrono servizi, e/o materiali per l’aviazione generale
f) Società che, pur non rientrando nella categoria dei soci ordinari, svolgono attività connesse con attività aeronautiche.

Articolo 11
Sono soci sostenitori altre associazioni, società od enti – sia pubblici che privati – che condividono gli scopi dell’Associazione e vogliono supportarla

Articolo 12
Sono soci onorari persone che si siano distinte nel campo dell’aviazione.

Articolo 13
L’aspirante socio è tenuto a presentare domanda di ammissione su appositi moduli predisposti dal Consiglio Direttivo, allegando la documentazione richiesta.
La domanda deve contenere la specifica accettazione senza condizioni del presente statuto.
L’accettazione delle domande di ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo che potrà, comunque, pur in presenza dei requisiti richiesti dallo statuto, non ammettere l’aspirante socio per gravi e giustificati motivi.
Le iscrizioni decorrono dal 1° gennaio dell’anno in cui la domanda è accolta. Il Consiglio Direttivo potrà deliberare diversa decorrenza in presenza di particolari situazioni.

Articolo 14
La qualifica di socio può venir meno per le seguenti ragioni:
a) recesso: il socio può recedere liberamente dall’Associazione mediante comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata AR inviata presso la sede dell’Associazione. Il recesso ha effetto dal giorno del ricevimento della comunicazione da parte dell’Associazione;
b) decesso del socio persona fisica;
c) decadenza: in caso di perdita dei requisiti di ammissione previsti dallo statuto;
d) esclusione: per inadempimento degli obblighi statutari o di mancato versamento della quota associativa. Il socio potrà essere inoltre escluso per grave e giustificato motivo con delibera del Consiglio Direttivo. L’associazione è tenuta a dare comunicazione al socio dell’avvenuta esclusione e delle motivazioni che la giustificano.
La perdita della qualifica di socio comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale e non esonera dal versamento della quota per l’anno in corso.

Articolo 15
La quota associativa versata non è trasmissibile per atto tra vivi o mortis causa.

Organi dell’Associazione

Articolo 16
Sono organi dell’Associazione :
– il Presidente dell’Associazione e il Vice-Presidente;
– il Consiglio Direttivo;
– l’Assemblea dei Soci;
Tutte le cariche sociali possono essere ricoperte anche da non soci e sono gratuite; tuttavia, il Consiglio Direttivo ed il Comitato Esecutivo, se nominato, possono attribuire emolumenti a persone che svolgono particolari incarichi.
Presidente e Vice Presidente

Articolo 17
Il Presidente dell’Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, di fronte al terzi ed in giudizio, per tutte le operazioni inerenti al funzionamento dell’associazione secondo ii proprio scopo.
Il Vice Presidente, se nominato, sostituisce il Presidente nei casi di sua assenza o impedimento.
Il Presidente attua le deliberazioni del Consiglio Direttivo e può assumere provvedimenti urgenti da ratificarsi alla prima riunione utile.

Consiglio Direttivo

Articolo 18
Il Consiglio Direttivo é composto da un numero di membri ricompreso tra 3 e 11 che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina il Presidente e, se del caso, il Vice-Presidente, determinandone i poteri.

Articolo 19
Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da prendere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l’attuazione degli scopi dell’Associazione, nonchè per la sua direzione ed amministrazione, ordinaria e straordinaria.
In particolare il Consiglio Direttivo:
a) nomina il Presidente e il Vice Presidente;
b) fissa le direttive per l’attuazione dei compiti statutari, stabilendone le modalità e le responsabilità operative, e ne controlla l’esecuzione;
c) decide sugli investimenti patrimoniali;
d) determina l’importo delle quote associative;
e) delibera sull’ammissione dei Soci;
f) approva, entro il 15 aprile di ogni anno, il Budget e il progetto di bilancio consuntivo da presentare all’assemblea dei soci;
g) delibera, con provvedimento motivato, sull’esclusione dei Soci, a qualunque categoria essi appartengano;
h) decide sull’attività e le iniziative dell’Associazione e sulla sua collaborazione con i terzi;
i) stabilisce le eventuali prestazioni di servizi ai Soci e ai terzi e le relative norme e modalità;
j) nomina e revoca dirigenti e funzionari e impiegati ed assume ogni provvedimento riguardante il personale;
conferisce e revoca procure.
Il Consiglio Direttivo potrà delegare parte dei propri poteri ad uno o più consiglieri o ad un Comitato Esecutivo i cui membri potranno essere componenti del Consiglio Direttivo o persone esterne allo stesso e il cui Presidente deve essere un membro del Consiglio Direttivo. Non sono delegabili le attribuzione di cui ai precedenti punti a), f), g).

Articolo 20
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri, e comunque almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al Budget e al Bilancio consuntivo, da presentare all’Assemblea dei Soci, nonchè in ordine all’importo delle quote associative.
Il Consiglio Direttivo é validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti. Il Consiglio può tenersi anche in audio o video conferenza a condizione che i partecipanti possano essere identificati e possano partecipare in tempo reale alla discussione.
Il Consiglio é presieduto dal Presidente; in sua assenza dal Vice Presidente, se nominato; in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.
Le riunioni del Consiglio sono convocate a mezzo di lettera raccomandata A.R., telegramma, telefax o mediante procedura telematica o informatica purchè il mezzo di comunicazione fornisca prova dell’avvenuto ricevimento. L’avviso di convocazione dovrà essere inviato a ciascun membro con preavviso di almeno cinque giorni.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto, e trascritto su apposito libro, il relativo verbale, che verrà firmato dal Presidente e dal Segretario, che sarà nominato dal Consiglio stesso in occasione di ciascuna riunione.

Assemblea dei Soci

Articolo 21
L’Assemblea dei soci:
a) stabilisce, su proposta del Presidente, il numero dei componenti il Consiglio Direttivo;
b) elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
c) approva, entro il 30 aprile di ogni anno il budget ed il bilancio consuntivo;
d) approva le modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo;
e) delibera lo scioglimento dell’Associazione
L’Assemblea é convocata dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente ed in assenza di quest’ultimo da un membro del Consiglio Direttivo che ne abbia ricevuto facoltà dal Presidente.

Articolo 22
L’Assemblea é convocata mediante avviso scritto da spedirsi almeno otto giorni prima a ciascun Socio a mezzo di lettera raccomandata A.R., telegramma, telefax o mediante procedura telematica o informatica purchè il mezzo di comunicazione fornisca prova dell’avvenuto ricevimento.
Nell’avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione
All’assemblea possono intervenire tutti i Soci a qualsiasi categoria essi appartengano e che non siano in mora con i rispettivi pagamenti delle quote associative.
Ogni Socio ha diritto ad un voto, fatta eccezione per i soci affiliati ai quali spetta la facoltà di esprimere congiuntamente un solo voto, e può farsi rappresentare con le modalità di cui all’art, 2372 c.c., essendo precisato che il rappresentante non potrà in alcun caso essere portatore di un numero di deleghe superiore a cinque.

Articolo 23
L’Assemblea, in prima convocazione, é validamente costituita qualora sia presente la maggioranza dei Soci ordinari, sostenitori e onorari; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci ordinari, sostenitori e onorari intervenuti.
L’assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza dei voti.
Le assemblee convocate per deliberare in ordine ai punti d) ed e) dell’articolo 21, sono validamente costituite, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno i due terzi dei Soci ordinari, sostenitori e onorari e deliberano a maggioranza.

Articolo 24
Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell’Associazione; e in sua assenza dal Vice Presidente, se nominato; in assenza di entrambi dal membro del Consiglio Direttivo più anziano.
Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario anche non socio.
Di ogni Assemblea verrà redatto, e trascritto su apposite libro, il relativo verbale, che verrà firmato dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario.

Esercizio Sociale

Articolo 25
L’esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Scioglimento e Liquidazione

Articolo 26
L’Associazione potrà essere sciolta con deliberazione dell’Assemblea che adotterà le disposizioni relative alla liquidazione del patrimonio sociale e nominerà uno o più liquidatori.

Articolo 27
In caso di scioglimento dell’associazione per qualsiasi causa è fatto obbligo di devolvere il patrimonio ad altra associazione con scopi simili o comunque ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Norma residuale

Articolo 28
Per tutto quanto non contemplate dal presente Statuto e dal Regolamento dell’Associazione valgono le norme di legge.

f.to MAURIZIO PETTA
f.to FABRIZIO SERTORI – NOTAIO –